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LA LEGGE 4/2013 SULLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A chi serve e perché


Cosa può fare la Corporazione delle Arti? Leggiamo insieme la legge 4/2013 per comprenderla meglio

LOGO CORPORAZIONE DELLE ARTI
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In base a quale legge si è costituita la Corporazione delle Arti?

La Corporazione delle Arti è stata costituita in base alla legge 4/2013 che stabilisce alcune regole in merito alle associazioni di categoria, fornendo uno strumento valido per affermare l’importanza delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.


Cosa vuol dire “competenze acquisite in ambito non formale e informale”?

Vuol dire che anche ciò che si impara fuori dalla scuola (formale) può essere riconosciuto come competenza. Tutto quello che si impara durante la vita, per lavoro o per hobby, può essere riconosciuto esattamente come quello che si impara a scuola.


Perché è stata emanata la legge 4/2013?

Segue la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01).

L’art.3 di questa raccomandazione recita:

Le organizzazioni dei datori di lavoro, i singoli datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche professionali e nella valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento, i servizi per l'impiego, le organizzazioni giovanili, gli operatori socio educativi, gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni della società civile sono tutti parti interessate fondamentali con un ruolo importante da svolgere nel favorire le opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni successivo processo di convalida.

In base alla legge 4/2013, le associazioni di categoria che si facciano carico di garantire i requisiti degli iscritti, sono tra gli enti che possono riconoscere le competenze ottenute in ambito non formale ed informale.


Cos’è un’associazione di categoria?

È un’associazione di persone che esercitano la stessa professione e che ritengano opportuno unirsi per raggiungere scopi comuni. La Corporazione delle Arti raggruppa gli insegnanti di Arti di Filo, una tra le “professioni non organizzate” di cui si occupa la legge, in base all’art. 2 della legge 4/2013.


Art. 2 legge 4/2013 Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Su base volontaria, senza vincolo di rappresentanza esclusiva: è importante sottolineare che non c’è obbligo per nessuno. La rappresentanza della professione è volontaria e non esclusiva. Esattamente come avviene con associazioni di categoria come Confartigianato e CNA – Confederazione Nazionale Artigianato, solo per fare un esempio, ognuno rappresenta i propri iscritti, iscritti in maniera volontaria, e non pretende di essere l’unico.

Cosa sono le professioni non organizzate?

Nel primo articolo si parla di professioni non organizzate come la nostra, specificando cosa vuol dire “professione non organizzata”.

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.


Gli insegnanti di Arti di Filo sono quindi una “professione non organizzata”?

Chiunque eserciti una professione che non rientra in quelle obbligate all’iscrizione agli albi (ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, ecc.) e che non sia medico, infermiere o artigiano, negoziante o ristoratore, appartiene alle “professioni non organizzate”. Gli insegnanti di Arti di Filo sono tra questi. La nostra professione è esattamente una “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”.


Perché è importante la legge 4/2013? A chi serve?

E’ un importante mezzo che mette a disposizione delle associazioni di categoria la possibilità di far riconoscere le capacità degli associati per mezzo di un’attestazione di qualifica professionale, in cui si fa garante delle capacità degli iscritti che ha controllato approfonditamente, prima di rilasciare l’attestazione stessa.


In che modo?

Gli iscritti che vogliono ottenere un attestato di qualifica professionale, seguono un iter che individua, riconosce ed attesta i requisiti per stabilirne le capacità professionali, al fine di ottenere l’attestazione di qualifica professionale a garanzia della clientela.

In pratica:

L’associazione di categoria, in questo caso la Corporazione delle Arti, controlla che il professionista sia un “vero professionista”, non uno che dice solamente di esserlo; garantisce per la sua professionalità con l’Attestato di qualifica professionale, solo dopo aver controllato il suo curriculum, le ragioni per le quali vuole essere iscritto ed infine aver richiesto la dimostrazione di ciò che sa fare di persona al Comitato tecnico-scientifico, incaricato dalla Corporazione.


Dove si dice che le associazioni di categoria possono attestare la professionalità degli iscritti?

L’articolo 7 della legge 4/2013 recita:

Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell’attività professionale.

Approfondiamo cosa significa questo articolo. È importante capirne il fine

Il comma 1a)b)c) stabilisce che prima di rilasciare un’attestazione al professionista, l’associazione di categoria verifichi che il professionista stesso abbia i requisiti necessari alla partecipazione, requisiti che l’associazione ha stabilito in precedenza, seguendo i dettami della legge 4/2013. Oltre a ciò deve controllare che gli standard qualitativi siano quelli che l’associazione richiede per la possibilità di iscriversi.

Infine, al comma d), l’associazione garantisce il cliente finale con uno sportello al quale rivolgersi se qualcosa non soddisfa le aspettative. Il contatto con il responsabile della Corporazione delle Arti è sempre garantito.

E cosa vuol dire il comma 2 dell’articolo 7? Perché le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell’attività professionale?

La legge non obbliga nessuno ad iscriversi per forza ad una associazione di categoria per poter lavorare.

Si può lavorare senza appartenere a nessuna associazione di categoria che ci rappresenti. Semplicemente si lavora per conto proprio.

Allora, perché farlo?

Quando dovete scegliere l’idraulico per riparare la caldaia, cercate il primo che capita? Oppure cercate qualcuno che vi garantisca un buon lavoro e che magari abbia l’attestazione rilasciata proprio dalla ditta produttrice della caldaia?

Ambedue lavorano, ambedue farebbero lo stesso intervento. Come? Ecco, qui sta la differenza.

Uno sa esattamente cosa fare e lo fa sicuramente bene. L’altro? Forse.

Tutelare la professionalità degli iscritti e fornire un servizio professionale alla clientela finale sono gli scopi principali della Corporazione delle Arti.

Inoltre, la forza di un gruppo, in qualsiasi azione si intraprenda, è maggiore di quella del singolo. Ecco perché unirsi aiuta la nostra professione.

Far parte della Corporazione delle Arti vuol dire far parte di un gruppo nazionale, che agisce per tutelare e promuovere la professione di insegnante di Arti di Filo. La Corporazione agisce solo per questo. Non si occupa di artigiani, non si occupa di artisti, non si occupa di altro. È l’unico scopo che persegue e per il quale è stata fondata.

Non si può far parte della Corporazione delle Arti se non si è insegnanti di Arti di Filo o si vuole diventarlo.

Perché non ci occupiamo di artigiani?

Perché gli artigiani hanno già i loro riconoscimenti, hanno leggi e regole che ne organizzano la professione e sono già abilitati all’insegnamento, semplicemente perché sono artigiani. Hanno associazioni di categoria molto ben organizzate, molto forti, molto influenti a livello politico. Confartigianato e CNA sono sicuramente tra le più conosciute, ma non sono le sole. Non hanno quindi bisogno di noi.

È vero che non esiste una legge nazionale che riconosce l’artigianato?

È una falsa, mezza verità.

Gli artigiani sono regolamentati da leggi regionali, non da quelle nazionali. La legge è la numero 443/85. Non è una mancanza, è un vantaggio.

Pensate che il legislatore di Roma, solo per fare un esempio banale, possa conoscere a fondo la realtà del ciabattino di Aosta (Val d’Aosta), di quello di San Casciano in Val di Pesa (Toscana), di quello di Castelplanio (Marche) e di quello di Monopoli (Puglia) ed emanare una legge che sia utile per tutti?

Può il legislatore sapere se in base alle abitudini ed agli usi locali, ad ognuno serve un orario specifico un modo di lavorare e di regolamentare la propria professione? Pensate ad un qualsiasi artigiano: al falegname, al panettiere, al fabbro. Ognuno ha nella propria regione una realtà ben diversa dalle altre. Ecco perché è giusto che ci siano leggi regionali per l’artigianato, più vicine agli artigiani, ognuna delle quali rispecchia le diverse necessità territoriali.

Ma gli insegnanti di fino sono artigiani?

NO! Gli insegnanti di Arti di Filo sono liberi professionisti, non artigiani.

Per definizione legislativa (legge 443/85) “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.”

In particolare, è importante sottolineare che il lavoro, anche manuale, per essere considerato artigianale deve essere svolto nel processo produttivo. Ebbene, gli insegnanti di Arti di Filo non producono: insegnano.

Se la loro attività prevalente non è la produzione, non sono artigiani.

Insegnare le Arti di Filo è una professione che non è soggetta ad albi e che quindi rientra per legge tra le “professioni non riconosciute”, proprio quelle di cui si occupa la legge 4/2013.

Una legge che viene incontro ad esigenze di molti professionisti che ritengono giusto ed utile unirsi in associazioni di categoria per poter finalmente avere più forza di quanta ne può avere un singolo.

Da soli, ogni risultato da raggiungere è una montagna: essere ascoltati è difficile, chiedere ed ottenere è quasi impossibile. Insieme è più facile.

Non promettiamo di abbattere gli ostacoli, ma di superarli insieme.



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